TRM Torino
Il rischio nella pianificazione territoriale
Le aziende a rischio di incidente rilevante dovrebbero idealmente
essere collocate a distanza di sicurezza da tutti i centri abitati e
da tutte le aree caratterizzate da una particolare sensibilità
ambientale, e nessun tipo di insediamento vulnerabile dovrebbe
essere permesso nelle zone potenzialmente interessate in caso di
incidente; per principio si dovrebbero osservare distanze di
separazione tali da assicurare l’assoluta sicurezza per uomo e
ambiente. Introdurre nuove istallazioni in comunità esistenti senza
esporle in misura alcuna alle potenziali conseguenze di un incidente
rilevante risulta quasi impossibile, specie in aree caratterizzate
da un’alta densità di popolazione. E’ quindi necessario sviluppare
politiche di pianificazione del territorio rispettose degli
obiettivi economici e sociali così come di quelli della sicurezza,
tenendo conto, nello stabilire distanze di separazione tra gli
impianti e le attività esterne, di certi requisiti di sostenibilità
che li rendano effettivamente applicabili.
L’adeguatezza delle distanze di separazione può dipendere sia dalla
sorgente del rischio (tipo di istallazione, sostanza coinvolta,
tecnologia impiegata, modalità di gestione) che dalla vulnerabilità
dell’ambiente nell’area interessata dal possibile incidente. Anche
il livello di tutela di sicurezza richiesto varia in base al
contesto socioeconomico nel quale il rischio è percepito ed alla
disponibilità di attività ed usi del suolo alternativi. In certi
casi i rischi possono solo essere accettati quando sono bilanciati
da certi vantaggi per la popolazione, quali ricadute occupazionali o
compensazioni economiche per la perdita di valore delle proprietà
circostanti gli stabilimenti.
L’assunzione del ruolo della pianificazione territoriale come
fattore essenziale nella gestione e mitigazione del rischio
tecnologico rende indispensabile la soluzione di una serie di
questioni, quali:
- l’identificazione di criteri in base ai quali verificare la compatibilità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante con il territorio;
- l’attribuzione delle competenze in materia e la definizione del margine di discrezionalità lasciato al decisore in relazione ai singoli casi;
- lo studio del tipo di supporto tecnico necessario al processo decisionale e l’individuazione degli organi competenti a fornirlo;
- la definizione delle modalità di partecipazione della popolazione;
- l’integrazione del fattore rischio nelle procedure di pianificazione esistenti;
- la verifica delle modalità di coordinamento della pianificazione del territorio con gli altri controlli sulle istallazioni pericolose (protezione dei lavoratori, valutazione di impatto ambientale, controllo delle emissioni)
immagine 1: scenari di rischio
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