Legge sul Riordinamento dell’Istruzione Pubblica. [Legge Casati]
Torino, 19 novembre 1859
(Pubblicata nel 1° Supplemento della Gazzetta Piemontese n.285 del 1859)
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TITOLO II:
Dell’Istruzione Superiore.
Capo I. - Del fine dell’Istruzione superiore e degli Stabilimenti in cui è data.
Art. 47. L’istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria.
Art. 48. Essa sarà data a norma della presente Legge nelle Università di Torino, di Pavia, di Genova, di Cagliari, nell’Accademia scientifico-letteraria da erigersi in Milano, e nell’Istituto universitario da stabilirsi per la Savoia nella città di Ciamberì (sic).
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Inoltre alla Facoltà anzidetta in Torino e Pavia saranno annesse Cattedre di Analisi e Geometria superiore, di Fisica-matematica e di meccanica superiore.
Art. 309. Il R. Istituto tecnico di Torino sarà convertito in scuola d’applicazione per gli Ingegneri come all’art. 53 presso la quale rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimensori istituita col R. Decreto 8 ottobre 1857.
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