R. Decreto numero 2490.

(Pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, Serie seconda, Torino, 1865)

 

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Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

D’ora innanzi nessuno potrà essere ammesso agli studi delle Scuole d’applicazione per gli Ingegneri, neppure in qualità di Uditore, se prima non abbia compiuto gli studi, e superati tutti gli esami del corso universitario che apre l’adito alle scuole stesse.

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